Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDL Collegato lavoro, collegato alla legge di Bilancio.

DDL Collegato lavoro

L’11 dicembre 2024 il Senato ha approvato il Disegno di Legge n. 1264, noto come DDL Collegato Lavoro, un provvedimento che introduce rilevanti modifiche alla normativa in materia di lavoro. Il testo si inserisce nel quadro della legge di bilancio, proponendo interventi significativi per datori di lavoro e lavoratori. Disposizioni in materia di lavoro. Approvato dal Senato l’11 dicembre 2024 il DDl Lavoro, collegato alla legge di Bilancio. Non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, è stato annunciato dal Ministero del Lavoro tramite la nota dell’11 dicembre a margine della presentazione del decreto.


Sicurezza sul lavoro: maggiore trasparenza e monitoraggio

Il decreto legislativo 81/2008 subisce modifiche volte a rafforzare la sicurezza sui luoghi di lavoro. Tra i punti salienti, l’istituzione di una Commissione per gli interpelli presso il Ministero del Lavoro e una relazione annuale sullo stato della sicurezza. Novità anche per il medico competente, che dovrà considerare gli esami clinici pregressi dei lavoratori per evitare ripetizioni inutili.

Sospensione della cassa integrazione: maggiore controllo

L’articolo 6 introduce nuove regole per la compatibilità tra cassa integrazione e attività lavorativa. I lavoratori che svolgono altre attività, senza preventiva comunicazione all’INPS, decadono dal diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

Fondi di solidarietà bilaterali: gestione flessibile

Il provvedimento prevede la possibilità di trasferire risorse dai fondi di integrazione salariale a nuovi fondi bilaterali, per garantire una gestione più efficace e mirata. Questo potrebbe rivelarsi cruciale per rispondere alle necessità delle imprese in settori specifici.

Somministrazione e lavoro stagionale più chiarezza normativa

La somministrazione di lavoro vede una semplificazione delle condizioni contrattuali, con benefici per i lavoratori svantaggiati e per coloro che beneficiano di ammortizzatori sociali. Viene inoltre fornita un’interpretazione autentica delle attività stagionali, includendo intensificazioni lavorative in determinati periodi dell’anno.

Apprendistato e formazione: nuove risorse

Il Collegato Lavoro punta sulle politiche formative, stanziando risorse per l’apprendistato e promuovendo una maggiore integrazione tra percorsi formativi e fabbisogni del mercato del lavoro.

Risoluzione del rapporto di lavoro: una norma chiave

Tra le novità più rilevanti, l’introduzione di una disposizione che permette ai datori di lavoro di considerare risolto il rapporto in caso di assenza ingiustificata protratta oltre i 15 giorni, salvo cause di forza maggiore.

Smart working: termini di comunicazione più stringenti

Viene stabilito un termine di cinque giorni per la comunicazione obbligatoria delle attività di lavoro agile, sia per l’inizio che per le modifiche contrattuali.

Impatti economici e prossimi passi

Le nuove disposizioni si pongono l’obiettivo di equilibrare la flessibilità del mercato del lavoro con la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia, saranno necessari ulteriori decreti attuativi per rendere operative alcune misure, lasciando margini di incertezza sulla tempistica e sull’effettivo impatto delle riforme.

Con questo provvedimento, il Governo dimostra l’intenzione di intervenire in modo incisivo su tematiche cruciali per il mondo del lavoro, rispondendo alle sfide di un mercato in continua evoluzione.

All’interno del DDL Lavoro molte previsioni riguardano la figura del medico competente e le visite da esso svolte. In particolare, con riferimento alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori (articolo 1) si prevede:

  • Elenco Medici competenti di salute e sicurezza sul lavoro: richiesto aggiornamento da parte del Ministero Lavoro in base alla verifica periodica del requisito specifico inerente all’educazione continua in medicina;
  • visita medica preventiva in fase preassuntiva: costituirà una delle modalità di adempimento dell’obbligo di visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro;
  • visita preassuntiva: eliminata la possibilità che sia svolta (su scelta del datore di lavoro) dal dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale, anziché dal medico competente, e che quest’ultimo, nella prescrizione di esami ritenuti necessari in sede di visita preventiva, tenga conto delle risultanze dei medesimi esami e indagini già effettuati dal lavoratore al fine di evitarne la ripetizione, qualora lo ritenga compatibile con le finalità della visita preventiva;
  • visita medica precedente alla ripresa del lavoro dopo assenza per malattia superiore a 60 giorni: l’obbligo sussiste solo qualora la visita sia ritenuta necessaria dal medico competente. Qualora questi non ritenga necessario procedere alla visita, è tenuto a dichiararlo tramite il rilascio di apposito giudizio di idoneità alla ripresa della mansione specifica;
  • Accordo tossicodipendenza e dell’alcoldipendenza: entro il 31 dicembre 2024 la consultazione delle parti sociali, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
  • ricorsi contro i giudizi del medico competente: l’autorità competente sarà l’azienda sanitaria locale
  • Commissione per gli interpelli (4 componenti con profilo giuridico).
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